Le “false” partite Iva – La riforma Fornero

La legge 92 del 28/6/2012, cosiddetta “riforma del mercato del lavoro” o “riforma Fornero”, ha introdotto novità in tema di contratti a progetto e di lavoro autonomo, con l’intento di limitarne l’utilizzo ai soli casi di prestazioni effettivamente autonome.

La riforma tocca da vicino soprattutto i giovani, molti laureati e diplomati, spesso “assunti” tramite contratti a progetto o tramite l’apertura di partita iva con esercizio di lavoro autonomo nei confronti di un unico committente.

La “stretta” introdotta dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore, spingere i datori di lavoro a bloccare l’abuso nell’utilizzo di detti contratti e, conseguentemente, favorirne la trasformazione in rapporti di lavoro subordinato, aumentando, pertanto, le tutele per il prestatore.

La riforma non modifica i principi generali e i criteri che qualificano la nozione di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, che rimangono immutati.

L’obiettivo del legislatore è quello di evitare che il prestatore, pur lavorando in modo continuativo e coordinato presso un committente, solo per il fatto di essere titolare di partita iva, si veda negare le tutele previste per i lavoratori “parasubordinati”.

L‘ulteriore conseguenza è che, nei casi di operatività della presunzione di “parasubordinazione”, al rapporto di lavoro del titolare di partita Iva riqualificato “ex lege” in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si applichi integralmente la disciplina di quest’ultima tipologia di rapporti, ivi compresa la norma che dispone la conversione automatica ed immediata in lavoro subordinato a tempo indeterminato del rapporto di collaborazione instaurato senza uno specifico progetto.

Con particolare riguardo alle partite Iva, la nuova normativa introduce una presunzione legale relativa, per cui, al ricorrere di alcuni indici e in mancanza di prova contraria (sempre possibile), il rapporto di lavoro da autonomo con partita Iva si trasforma in rapporto di collaborazione a progetto e, in assenza dello stesso, in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La riforma riguarda i rapporti instaurati successivamente al 18 luglio 2012, mentre per quelli in essere all’entrata in vigore della legge, prevede un periodo transitorio di 12 mesi.

I presupposti

A decorrere dal 19 luglio 2012le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita Iva sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ed eventualmente, in caso di mancanza di progetto, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato) qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

  • la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
  • il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore per due anni solari consecutivi;
  • il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Come detto nella Relazione Ministeriale, le suddette prestazioni sebbene rilevino una certa autonomia nella loro esecuzione, sono caratterizzate dalla parasubordinazione economica, dalla continuità del rapporto nonché dal coordinamento funzionale con la committenza e, pertanto, non sono considerabili genuinamente autonome.

E’ ovviamente ammessa la prova contraria, che dovrà necessariamente concentrarsi sulla dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro autonomo genuino.

La circolare del Ministero del Lavoro n. 32 del 27/12/2012 ha chiarito la decorrenza della possibilità di controllo dei presupposti che, si ricorda, devono essere verificati almeno nella misura di due su tre.

Considerato che per quanto riguarda durata della collaborazione e fatturato si tratta di dati verificabili solo a posteriori e che almeno uno dei due deve essere presente, l’effettivo controllo non potrà che avvenire in là nel tempo, come risulta dalla seguente tabella:

Combinazione dei 2 presupposti Periodo temporale di osservazione Decorrenza dell’effettiva
operatività della presunzione
Durata della collaborazione e disponibilità di una postazione fissa di lavoro 2 anni civili (ossia 2 periodi “completi” dal 1° gennaio al 31 dicembre) consecutivi
  • a partire dall’1.1.2015, per i rapporti instaurati dopo il 18.7.2012
  • a partire dall’1.1.2016, per i rapporti in essere alla data del 18.7.2012
Preponderanza del corrispettivo derivante dalla collaborazione e disponibilità di una postazione fissa di lavoro 2 anni solari (ossia 2 periodi “mobili” di 365 giorni non necessariamente coincidenti con l’anno civile) consecutivi
  • a partire dal 18.7.2014, per i rapporti instaurati dopo il 18.7.2012
  • a partire dal 18.7.2015, per i rapporti in essere alla data del 18.7.2012
Durata della collaborazione e preponderanza del corrispettivo derivante dalla stessa 2 anni civili (ossia 2 periodi “completi” dal 1° gennaio al 31 dicembre) consecutivi
  • a partire dall’1.1.2015, per i rapporti instaurati dopo il 18.7.2012
  • a partire dall’1.1.2016, per i rapporti in essere alla data del 18.7.2012

Le deroghe

La riforma, rispetto alla prima stesura, è divenuta più soft, introducendo due importanti deroghe alla presunzione.

In primo luogo vengono esclusi i rapporti che congiuntamente:

– necessitano di elevate competenze teoriche o capacità tecnico-pratiche acquisibili, rispettivamente, mediante la formazione (si parla di “significativi percorsi formativi”) o l’esperienza “on the job” (si parla di “rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività”);

– determinino un reddito lordo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi alla gestione Inps commercianti (che in soldoni per l’anno 2002 è stato di 18.662,50 euro).

Per quanto riguarda il requisito tecnico, la citata circolare (che invito a leggere particolarmente da chi è direttamente interessato dalla modifica normativa), considera sufficienti, purché pertinenti con l’attività effettuata, il possesso di laurea, diploma, qualifiche conseguite con il percorso di apprendistato o esperienza decennale.

Sono inoltre escluse dalla presunzione le prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali, per le quali l’ordinamento richieda l’iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati, il cui elenco è stato riportato nell’allegato 1 al DM 20/12/2012.

L’elenco, che anche in questo caso invito particolarmente a verificare da parte dei diretti interessati, comprende in pratica tutti gli ordini professionali.

Di conseguenza, la maggior parte delle situazioni lavorative dei titolari di partita Iva che probabilmente la riforma Fornero voleva modificare, rimarrà inalterate.

Coordinamento con le norme ordinarie

Va comunque evidenziato che al di là dell’introduzione della presunzione legale relativa per i casi evidenziati, è sempre possibile per gli organi di vigilanza (anche su suggerimento del lavoratore) ricondurre il rapporto di lavoro autonomo con partita Iva alla prestazione di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro subordinato con l’applicazione delle regole ordinarie previo accertamento, con onere della prova a carico degli organi di vigilanza (o del lavoratore), dell’esistenza in concreto degli elementi caratterizzanti le suddette tipologie lavorative (rispettivamente, il coordinamento con l’organizzazione del committente, pur nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, ovvero la mancanza di autonomia e l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro).

Pertanto, quand’anche non ricorrano due dei tre presupposti indicati dalla riforma Fornero, l’organo di vigilanza potrà comunque presumere la sussistenza di un rapporto di parasubordinazione ovvero, in mancanza dei requisiti, di un rapporto di lavoro subordinato.

Luca Leidi
Dottore commercialista

Telefono Studio: +39 (0)35 221161

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