Dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) per importi pari o superiori a 1.000,00 euro qualora una delle parti non sia una banca, un istituto di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A..
Da subito sono sorti dubbi e difficoltà per gestire situazioni pratiche derivanti da usi e costumi che, con l’avvento del nuovo limite, sarebbero fuori legge.
Il Ministero dell’Economia (Mef) nell’ultimo periodo ha fornito chiarimenti ai 40 quesiti proposti da associazioni di categoria e professionisti.
Di seguito si elencano quelli più significativi.
Prelievi dalla banca
È stato definitivamente chiarito che non è vietato prelevare un importo pari o superiore a 1.000,00 euro dal conto corrente bancario; vietato è il trasferimento successivo del contante tra soggetti “privati” senza l’intervento di un intermediario finanziario (banca, poste, istituti di moneta elettronica). Pertanto il soggetto che ha prelevato ad esempio 1.500,00 euro non potrà utilizzare tale somma per pagare un fornitore in unica soluzione, ma potrà pagare due fornitori per due differenti importi inferiori alla soglia di 1.000,00 euro (ad esempio un fornitore per 800,00 euro e uno per 700,00 euro).
L’intermediario (la banca) può tuttavia decidere di segnalare l’operazione se in base alle informazioni assunte a riguardo ha un fondato sospetto che il trasferimento realizzi o abbia realizzato un’ipotesi di riciclaggio.
Pagamenti a favore di soggetti senza conto corrente
Nel caso ad esempio di pagamento dello stipendio di importo superiore alla soglia dei 1.000,00 euro alla colf non titolare di conto corrente, è possibile consegnare un assegno non trasferibile. La beneficiaria dell’assegno potrà recarsi in banca e ottenere il cambio in contanti dell’assegno.
Fondo spese a favore di dipendenti per trasferte in Italia o all’estero
Il divieto di erogazione di contante vale anche per questa fattispecie; tuttavia il limite vale per singole missioni, per cui un’erogazione superiore a 1.000,00 euro non costituisce violazione se ogni missione è documentata e di ammontare inferiore alla soglia.
In ogni caso il divieto non sussiste qualora il datore metta a disposizione del dipendente la somma su un proprio conto corrente, ovvero direttamente su quello del dipendente beneficiario, indicando nella causale l’erogazione a titolo di anticipo e la missione per la quale le somme sono anticipate. Il dipendente, prima di partire, si recherà in banca per effettuare il prelievo.
Pagamenti parte in contanti, parte con strumenti tracciabili
È possibile pagare un acquisto presso un negozio di importo pari o superiore a 1.000,00 euro in parte in contanti (fino alla soglia limite) e per la somma residua con modalità tracciabili (assegno, carta di credito).
Pagamenti a rate
Il pagamento di una fattura ad esempio di 4.500,00 euro in 5 rate mensili di 900,00 euro non sarebbe in linea di principio ammesso; tuttavia nel caso in cui sia previsto contrattualmente un pagamento rateizzato, la violazione al divieto non dovrebbe configurarsi in quanto non si tratta di un frazionamento artificioso, salvo diversa valutazione dell’autorità amministrativa procedente.
Pagamento secondo usi commerciali
Una fattura di importo superiore alla soglia può essere pagata secondo i normali usi commerciali (in contanti a 30-60-90 giorni) purché il frazionamento risulti da un accordo preventivo tra le parti, fermo restando in ogni caso il potere discrezionale dell’autorità amministrativa procedente di verificare se la dilazione configuri un frazionamento artificioso e, in quanto tale, vietato.
Acconto e saldo
In caso di acquisto di un bene dell’importo di 2.000,00 euro, è possibile il versamento di un acconto in contanti di 500,00 euro se previsto dalla prassi commerciale. Tuttavia le modalità di pagamento frazionato devono scaturire da un preventivo accordo tra acquirente e venditore risultante da un atto o da un documento.
Pagamento pranzi gruppi
In caso di pagamento in contanti di un pranzo di importo superiore a 1.000,00 euro da parte di un gruppo di persone, il ristoratore può accettare l’intera somma in contanti purché emetta tante ricevute quanti sono i pagatori che abbiano corrisposto la propria quota di importo inferiore alla soglia, in quanto si configura una pluralità di committenti (ogni persona fruisce del pasto).
Pagamento regali cumulativo
In caso di pagamento da parte di più persone di un regalo di valore superiore ai 1.000,00 euro (si pensi ad esempio al viaggio di nozze) è possibile accettare più versamenti ciascuno di importo sotto soglia; il negoziante rilascerà a ciascun donatore una ricevuta di quietanza per l’importo versato, mentre la fattura sarà unica e intestata agli sposi.