Decreto del fare: novità in tema di riscossione e detrazioni per gli interventi edilizi

Il cosiddetto Decreto del fare (Decreto Legge 69/2013) ha introdotto importanti novità, tra le altre, nell’attività di riscossione da parte di Equitalia e in tema di detrazioni relative agli interventi edilizi e di risparmio energetico.

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Procedure più morbide

Già prima dell’approvazione del decreto, Equitalia con un autonomo provvedimento aveva aumentato i precedenti limiti di 20.000 euro con un numero massimo di 48 rate entro cui concedere automaticamente (quindi senza bisogno di giustificazione) la dilazione su richiesta del debitore, portandoli a 50.000 euro e 72 mensilità.

Il nuovo decreto incrementa a 120 il numero massimo di rate, seppure a condizione che il contribuente in apposita istanza dimostri di trovarsi in una grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Inoltre da ora la rateazione decadrà solo con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, in luogo delle precedenti due (consecutive).

Particolarmente rilevante è l’inibizione per Equitalia alla procedura di esecuzione forzata sulla prima e unica casa di abitazione in cui il debitore risiede anagraficamente, ad eccezione delle case di lusso e delle abitazioni classificate nelle categorie A/8 e A/9 (ville, castelli, palazzi artistici o storici). Il divieto si estende anche alle pertinenze (box e cantine) dell’abitazione.

Qualora il debitore possegga immobili non rientranti in tale casistica, il Decreto innalza a 120.000 euro il limite al credito complessivo vantato da Equitalia per poter procedere alla vendita esecutiva. La vendita potrà essere avviata solo previa iscrizione di ipoteca e solo dopo che siano decorsi sei mesi senza che il debito sia stato estinto.

Ricordo che, in ogni caso, a cautela del proprio credito Equitalia può iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore quando il suo credito supera gli 8.000 euro o, in caso di abitazione principale, i 20.000 euro.

Il pignoramento dello stipendio (nel limite massimo di un decimo se di importo inferiore a 2.500 euro, di un settimo sotto i 5.000 euro, di un quinto per i salari superiori) non sarà possibile per l’ultimo stipendio accreditato su un conto corrente, così che la somma rimarrà nelle disponibilità del debitore.

Per quanto riguarda le imprese, è previsto il pignoramento nel limite massimo del quinto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento dell’attività, sempre che il valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non siano sufficienti per la soddisfazione del credito.

In caso di pignoramento, detti beni saranno comunque affidati all’imprenditore e la prima asta per la loro vendita non potrà avvenire prima di 300 giorni.

L’avviso di fermo del veicolo di proprietà del debitore rimarrà “congelato” nei 30 giorni successivi al ricevimento dell’apposito avviso. Il debitore imprenditore o professionista, tra l’altro, potrà evitare il fermo qualora dimostri che il mezzo è strumentale all’esercizio della propria attività.

Aumento degli sconti fiscali per le opere edilizie

Il Decreto del fare ha ampliato la portata delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi destinati al risparmio energetico, ripristinando anche le agevolazioni per acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Innanzitutto è stata prorogata al 31 dicembre 2013 la misura che prevede l’innalzamento al 50% della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, nonché dell’aumento a 96.000 del limite di spesa agevolabile. Dal 2014 la percentuale tornerà a quella ordinaria del 36% con limite di spesa massimo a 48.000 euro.

L’aumento non riguarda solo i classici interventi di manutenzione (ordinaria solo per le parti comuni), restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, ma anche interventi quali la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, l’eliminazione di barriere architettoniche, la prevenzione di atti illeciti di terzi, la cablatura degli edifici, il contenimento dell’inquinamento acustico, le misure antisismiche, la bonifica dall’amianto, la riduzione degli infortuni domestici e il conseguimento di risparmi energetici (non qualificati, per i quali vale la maggior detrazione).

Novità del Decreto è l’estensione delle detrazioni anche nel caso di demolizione del fabbricato con successiva ricostruzione con stessa volumetria.

Per chi compra casa, i nuovi limiti valgono anche nel caso di acquisti di fabbricati interamente interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (nel limite del 25% del prezzo di acquisto).

Per chi ristruttura abitazioni principali e immobili destinati alle attività produttive situati in zone ad alto rischio sismico, la percentuale sale addirittura al 65% (sempre fino al 31 dicembre 2013); le opere ammesse alla maggiore percentuale devono riguardare ovviamente l’adozione di misure antisismiche.

Il Decreto ha ripristinato le agevolazioni previste dal decreto legge 5/2009 relative all’estensione della detrazione del 50% per gli interventi edilizi alle spese documentate finalizzate all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione e dei grandi elettrodomestici (purché di classe energetica non inferiore alla A+, A per i forni).

Condizione necessaria è l’avvio prima dell’acquisto dell’arredo dei lavori edilizi; il limite massimo di spesa è di 10.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Per gli interventi riguardanti il risparmio energetico, il Decreto ha innalzato al 65% la percentuale di detrazione per gli interventi fino al 31 dicembre 2013, mantenendo fissi i limiti di spesa vigenti.

Rammento brevemente che gli interventi agevolabili riguardano serramenti e infissi (limite di spesa 60.000 euro), caldaie a condensazione (30.000 euro), caldaie a biomassa (100.000 euro), solare e termico (60.000 euro), coibentazione pareti e coperture (60.000 euro), riqualificazione globale dell’edificio (100.00 euro), categoria che comprende ad esempio anche la sostituzione o installazione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore non a condensazione.

I condomini avranno sei mesi in più (fino al 30 giugno 2014) per usufruire della maxi detrazione del 65% per gli interventi sulle parti comuni o che interessano tutti gli alloggi del condominio.

La detrazione del 65% (ex 55%) è a termine: con il 31 dicembre 2013 dovrebbe terminare.

Tuttavia il Parlamento ha già richiesto al Governo di introdurre entro fine anno norme strutturali che rendano definitive le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, come avvenuto per la detrazione del 36% per i lavori edilizi, che è da qualche anno norma permanente.

Luca Leidi
Dottore commercialista

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