Reclamo e mediazione tributaria: un anno dopo.

È passato poco più di un anno dall’introduzione (avvenuta l’1 aprile 2012) dell’istituto della mediazione tributaria.

Per chi non mastica pane e fisco (beato lui) riepilogo brevemente di cosa si tratta.

mediazione-tributaria

Il reclamo:

Si tratta di un istituto deflattivo del contenzioso tributario per cui oggi, quando si riceve un atto notificato dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20 mila euro (per il calcolo si deve far riferimento alle sole imposte), prima di proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, è obbligatorio proporre un reclamo.

Il reclamo va presentato all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla notifica dell’atto che il contribuente intende impugnare.

Gli argomenti inseriti nel reclamo ricalcano il contenuto del ricorso, con l’indicazione dei motivi di fatto e di diritto alla base della contestazione della pretesa erariale e la richiesta di annullamento parziale o totale dell’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate.

In aggiunta il reclamo può contenere una proposta di mediazione, completa del calcolo delle somme dovute.

In caso di successo della mediazione le sanzioni applicabili all’ammontare del tributo così come definito dall’accordo saranno nell’ordine del 40% di quelle irrogabili.

Viceversa, qualora nei 90 giorni successivi al ricevimento dell’istanza di reclamo non venga raggiunto l’accordo, si instaurerà il processo tributario, con la peculiarità che la parte soccombente oltre alle spese di giudizio dovrà corrispondere un ulteriore 50% quale rimborso delle spese del procedimento di mediazione.

Com’è andata:

L’obiettivo minimo dell’Agenzia delle Entrate era chiudere il 40% delle liti potenzialmente definibili.

L’obiettivo è stato ampiamente centrato.

L’analisi dell’Agenzia delle Entrate riferita al 2012, quindi su un arco temporale di nove mesi, attesta che l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto. In questo periodo le liti definite con il nuovo istituto sono state pari al 50%.

Il risultato ottenuto pare aver sconfitto anche quello che sembrava il maggior limite della mediazione: che a “mediare” fosse non un soggetto terzo tra Agenzia e contribuente, ma un apposito ufficio legale costituito all’interno della stessa Agenzia.

L’esito delle mediazioni si riflette, ovviamente, sul numero dei ricorsi presentati.

Se si osservano i ricorsi presentati nel primo trimestre 2012 (in cui non esisteva la mediazione) con quelli del primo trimestre 2013, la diminuzione è evidente: da 28.437 a 15.722. La diminuzione non risulta, invece, per le liti di valore superiore a 20.000 euro (16.291 contro 15.859), per le quali non è applicabile la mediazione.

Tutto bene, quindi? Se si allarga lo spettro di osservazione, a onor del vero, il numero dei ricorsi presentati è il seguente:

Periodo/

valore

 

2° trim 2011

 

 

3° trim 2011

 

4° trim 2011

 

1° trim 2012

 

2° trim 2012

 

3° trim 2012

 

4° trim 2012

 

1° trim 2013

 

 

Inferiori a 20.000 €

 

 

58.380

 

 

28.940

 

43.345

 

53.834

 

48.008

 

18.006

 

32.089

 

45.022

 

Superiori a 20.000 €

 

 

15.138

 

7.196

 

13.203

 

15.859

 

15.887

 

6.539

 

12.882

 

16.291

Tra l’ultimo trimestre 2012 e il primo trimestre 2013 aumenta il numero dei ricorsi, al contrario di quanto avvenuto nei trimestri precedenti. L’Agenzia delle Entrate, al riguardo, commenta tale andamento con l’effetto stabilizzazione, terminando la propria analisi con la seguente affermazione: “I dati dei prossimi trimestri potranno confermare o meno la stabilità dell’istituto citato sul nuovo contenzioso”.

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Gli scenari futuri:

L’Agenzia delle Entrate per l’anno in corso ha fissato nel 70% il proprio obiettivo di definizione delle liti con l’istituto della mediazione. Di ciò non ha fatto mistero, comunicando tale indirizzo operativo agli uffici locali.

Nel frattempo, però, alcune Commissioni Tributarie hanno sollevato, su richiesta dei difensori dei contribuenti, dubbi sulla costituzionalità dell’istituto, demandando alla Consulta di pronunciarsi in merito, con il rischio che, in caso di accoglimento delle eccezioni, l’istituto decada.

Le eccezioni mosse riguardano, come prevedibile, l’assenza di imparzialità del mediatore che, come detto, non è soggetto terzo rispetto alle parti, ma anche la perdita della possibilità di proporre ricorso (e quindi di difendersi) in caso di mancata consegna del reclamo, l’obbligatorietà di avvalersi di un difensore abilitato con conseguente accollo di costi anche nel caso in cui la mediazione portasse all’annullamento della pretesa tributaria senza possibilità (come avviene invece in giudizio) di addossare le spese di lite alla parte soccombente, la perdita della possibilità di avvalersi della sospensione dal pagamento (da presentare entro 60 giorni dall’accertamento, temine più breve rispetto alla conclusione della mediazione: 90 giorni).

Altro discorso, poi, riguarda il motivo per cui il 50% (a oggi) delle liti viene definito con l’istituto della mediazione.

Se molti reclami sono accolti (anche solo parzialmente), probabilmente significa che le pretese non erano giustificate. A maggior ragione se si considera che chi accoglie il reclamo è ancora (seppur tramite un altro ufficio) l’amministrazione che ha redatto l’avviso di accertamento.

Ma allora, se un dipendente dell’Agenzia delle Entrate rettifica dopo un lungo procedimento che comunque ha un costo, anche e soprattutto per il contribuente, l’operato di un collega, non è forse meglio intervenire all’origine sull’operato degli accertatori, evitando la formazione delle liti inutili?

Luca Leidi
Dottore commercialista

Telefono Studio: +39 (0)35 221161

luca.leidi@tomasiassociati.it

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