La tassazione dei redditi da diritto d’autore

Lo sviluppo dei media (in particolare digitali) unitamente alla sempre crescente domanda di informazione ha moltiplicato il numero delle persone che, per semplice diletto o per arrotondare i propri introiti, si dedica a scrivere libri o articoli su giornali e riviste.
Ai fini strettamente fiscali, non rileva la scelta del supporto (cartaceo o informatico) attraverso il quale viene diffusa l’opera.
Del resto la legge 7/3/2001 n. 62 ha ampliato la nozione di prodotto editoriale e accanto al tradizionale supporto cartaceo, ha introdotto anche quello informatico, per cui anche la pubblicazione diffusa su internet è considerata una pubblicazione, in quanto prodotto realizzato su supporto informatico e destinato alla pubblicazione con mezzo elettronico.
Di seguito si analizza la tassazione dei proventi legati alla redazione di articoli o libri, facendo presente che l’attività di semplice correzione di bozze o di predisposizione di notizie utili alla redazione di articoli rientra nella fattispecie dei rapporti di collaborazione, con conseguente differente disciplina fiscale applicabile.

images

Percentuale di tassazione

Le prestazioni di redazione di un prodotto editoriale sono considerate, ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, lavoro autonomo. Anche il Testo Unico delle imposte sui redditi dedica all’interno dell’art. 53 intitolato “redditi di lavoro autonomo”, il comma 2, lettera b) in cui considera tali i redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da pare dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno.
Il successivo articolo 54 comma 8 determina le modalità di tassazione.
Tali proventi, nell’anno in cui sono percepiti, vengono tassati al netto di una riduzione forfetaria del 25%, aumentata al 40% per gli autori di età inferiore ai 35 anni.
Su tale importo ridotto il committente applica alla fonte una ritenuta a titolo d’acconto del 20%, ritenuta che l’autore potrà scomputare dalle tasse da pagare.
Per esemplificare a fronte di un compenso lordo di Euro 1.000, l’autore percepirà 850 euro (1.000 meno la ritenuta del 20% su 750) e indicherà nella dichiarazione dei redditi Euro 750 tra i redditi ed Euro 150 tra le ritenute subite.
A differenza di altre tipologie di redditi, in cui è possibile detrarre dai corrispettivi riscossi le spese effettivamente sostenute, per i redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere d’ingegno è stata scelta la via della deduzione forfetaria (del 25% o del 40% per i più giovani) in quanto sarebbe stato difficile determinare analiticamente i redditi prodotti dalla realizzazione di una forma espressiva della manifestazione di un concetto o di un’idea.
Tra l’altro l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la deduzione analitica delle spese non è consentita neppure quando sia possibile dimostrare che i costi sostenuti siano superiori alla deduzione fissa.
Tali redditi, infine, non sono soggetti ad alcuna contribuzione previdenziale.
Il trattamento fiscale è tuttavia differente qualora lo sfruttamento del diritto d’autore avvenga nell’esercizio di un’arte o professione abituale.
In questo caso il compenso è riconducibile all’attività ordinaria del contribuente e, quindi, andrà regolarmente registrato nelle scritture contabili e tassato secondo le regole ordinarie.
Nel caso in cui l’opera dell’ingegno venga creata dal lavoratore dipendente nell’ambito delle sue mansioni, il titolare del diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera, salvo patto contrario, è il datore del lavoro mentre all’autore spettano i diritti morali (paternità dell’opera).

 images2

Vendita diretta del supporto

L’autore potrebbe, invece che cedere il diritto si sfruttamento economico dell’opera, decidere di vendere direttamente a terzi il supporto (cartaceo o informatico) sul quale viene presentata l’opera.
L’Agenzia delle Entrate nel 2004 ha risposto ad un quesito formulato da un autore che aveva intenzione di far stampare i libri in tipografia e poi di venderli a librerie preventivamente contattate.
Secondo l’Agenzia in questo caso si realizza un’attività di impresa in quanto l’autore assume anche la qualifica di editore e svolge un’attività che comprende l’edizione e la successiva rivendita del libro, attività ben più complessa del semplice sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno.
Di conseguenza l’attività risulta soggetta a Iva, secondo le particolari norme previste per gli editori, e alle regole fiscali previste per le imprese commerciali.
Ci si chiede se tale risposta valga anche per il caso, oggi diffuso, di vendita di pubblicazioni e-book on line. Purtroppo non esiste una risposta ufficiale e la confusione, al riguardo, è notevole.
A rigor di logica non sembra vi possano essere differenze in caso di vendita di e-book, e, quindi, il trattamento fiscale, penalizzante, sarebbe identico.
Tuttavia, qualora l’attività sia svolta senza i requisiti della professionalità e dell’abitualità, si potrebbe configurare un’attività commerciale di tipo occasionale, tassata in capo al percettore quale differenza tra compensi riscossi e costi sostenuti, da indicare tra i redditi diversi della dichiarazione modello unico.

Luca Leidi
Dottore commercialista

Telefono Studio: +39 (0)35 221161

luca.leidi@tomasiassociati.it

Ulteriori approfondimenti dello stesso autore:

Cosa posso detrarre?

Decreto del fare: novità in tema di riscossione e detrazioni per gli interventi edilizi

Reclamo e mediazione tributaria: un anno dopo.

La Tares

Le “false” partite Iva – La riforma Fornero

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *